Art. 29

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010

In vigore dal 28 mag 2011
1. All' del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75; b) al comma 5, le parole: "in un ambito territoriale di 20 chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito"; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Benefici economici";

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-23;41#art-29

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Art. 29 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010 | Portale Normativo