Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
In vigore dal 1 gen 2027
1. All' della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
+--------------------------------------------------+------------+
|1. Atti traslativi a titolo oneroso della | |
|proprietà di beni immobili in genere e | |
|atti traslativi o costitutivi di diritti reali | |
|immobiliari di godimento, compresi la rinuncia | |
|pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di | |
|espropriazione per pubblica utilità e i trasferi-| |
|menti coattivi | 9 per cento|
+--------------------------------------------------+------------+
|Se il trasferimento ha per oggetto case | |
|di abitazione, ad eccezione di quelle di | |
|categoria catastale A1, A8 e A9, ove | |
|ricorrano le condizioni di cui alla nota | |
|II-bis) | 2 per cento|
+--------------------------------------------------+------------+
»
b) sono abrogate le note del predetto , ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell', le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all', comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all' della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle disposizioni di cui all', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23#art-10