Titolo II
Art. 8
Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano
In vigore dal 21 ago 2014
1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sonodichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28#art-8