Titolo II

Art. 8

Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano

In vigore dal 21 ago 2014
1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano. 2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sonodichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28#art-8

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