Titolo IX
Art. 45
Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
In vigore dal 29 mar 2011
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28#art-45