Capo III

Art. 32

Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

In vigore dal 15 dic 2021
1. Al fine di corrispondere all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all' e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri: a) gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica al fine di contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'; b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno: i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qua-lificazione di sistemi e tecnologie; ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici; iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1); iv. al finanziamento di progetti sinergici a quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale; iv.1 alla realizzazione di comunità dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il percorso di decarbonizzazione anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative; iv.2 ad attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo. 2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, dando annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle relative disponibilità.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28#art-32

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