Art. 2

Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 15 mar 2011
1. L' della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente: «1. È attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive: a) imposta sul reddito delle persone fisiche; b) imposta sul reddito delle società; c) ritenute su interessi e redditi da capitale; d) ritenute d'acconto sui dividendi; e) ritenute sui premi e sulle vincite; f) imposta sulle successioni e donazioni.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;12#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione. — Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690 | Portale Normativo