Art. 2
Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690
In vigore dal 15 mar 2011
1. L' della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:
«1. È attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) imposta sul reddito delle società;
c) ritenute su interessi e redditi da capitale;
d) ritenute d'acconto sui dividendi;
e) ritenute sui premi e sulle vincite;
f) imposta sulle successioni e donazioni.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;12#art-2