Art. 44

Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: «Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall' del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 44 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. — Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 | Portale Normativo