Art. 7

Decorrenza dell'efficacia

In vigore dal 30 giu 2016
1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto. 2. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all', comma 1. 3. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all', comma 4. 3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite con l', comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fazio, Ministro della salute Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;274#art-7

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Art. 7 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria. — Decorrenza dell'efficacia | Portale Normativo