Art. 2

Definizione dei criteri e delle modalità di classificazione del rischio

In vigore dal 4 feb 2011
Definizione dei criteri e delle modalità di classificazione del rischio 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravità, sono individuate dall'Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall' del presente decreto. 2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;245#art-2

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