Art. 13
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
In vigore dal 18 dic 2010
1. All'articolo 26, comma 1, è anteposto il seguente:
«01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.».
2. All'articolo 26, comma 1:
a) le parole: «I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell' della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
b) le parole: «128-quinquies e 128-septies.» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.».
3. All'articolo 26, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».
4. All'articolo 26, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218#art-13