Art. 5

Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In vigore dal 25 dic 2010
(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “certificazione ambientale,” sono inserite le seguenti: “utilizzo delle migliori tecniche disponibili,”; b) al comma 1, lettera b), le parole: “gare d'appalto” sono sostituite dalle seguenti: “bandi di gara o lettere d'invito”; c) al comma 1, lettera c), le parole: “, con effetti migliorativi, ” sono soppresse; d) al comma 1, la lettera d) è soppressa; e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: “1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. 1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate. 1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi. 1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r). 1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-03;205#art-5

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Art. 5 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. — Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 | Portale Normativo