Art. 11
Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In vigore dal 25 dic 2010
(Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a), dopo la parola:“agro-industriali” sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.”;
b) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;”;
c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto”;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.”;
f) dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti: “5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.”.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-03;205#art-11