Art. 4
In vigore dal 4 dic 2010
1. L'assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati nel territorio regionale è assicurata dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
2. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;192#art-4