Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 2 giu 2012
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione di legge.
2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di Roma Capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello statuto del comune di Roma e del regolamento del Consiglio comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.
3. Fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre al Sindaco ed il numero degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto dall'articolo 47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2012, N. 61.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Maroni, Ministro dell'interno
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-17;156#art-7