Art. 1
Oggetto
In vigore dal 3 ott 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119, della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;
Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 luglio 2010;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Ritenuto di dover adottare, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un primo decreto legislativo concernente esclusivamente l'assetto istituzionale di Roma Capitale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-17;156#art-1