Titolo I

Art. 2

Modifiche all'articolo 67 del Codice del consumo

In vigore dal 19 set 2010
1. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-2

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