Art. 79
Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 160, comma 1, lettera b), del Codice la parola: "esprinia" è sostituita dalla seguente: "esprima".
2. All'articolo 160, comma 3, del Codice, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all';".
3. All'articolo 160 del Codice, il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda.
In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-79