Allegato 2 Norme di attuazione›Libro QUINTO›Titolo III
Art. 9
Calendario delle udienze e formazione dei collegi
In vigore dal 18 set 2012
1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-and-9