Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro QUARTOTitolo V

Art. 122

Inefficacia del contratto negli altri casi

In vigore dal 16 set 2010
1. Fuori dei casi indicati dall', comma 1, e dall', comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-122

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Art. 122 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Inefficacia del contratto negli altri casi | Portale Normativo