Art. 6

Abrogato

Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare

In vigore dal 17 lug 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N.98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-05-28;85#art-6

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Art. 6 Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. — Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare | Portale Normativo