Titolo II

Art. 80 bis

Stimatori e pesatori pubblici

In vigore dal 14 set 2012
1. È soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) l', primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici; b) il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-80-bis

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Art. 80 bis Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. — Stimatori e pesatori pubblici | Portale Normativo