Parte SECONDA
Art. 49
Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore
In vigore dal 8 mag 2010
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento
della professione di avvocato e procuratore)
1. All' del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 1°, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All' del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";
b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l', commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3. All' del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale";
b) al quarto comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";
c) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l', commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".
4. All' del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 3°, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o del domicilio professionale";
b) al primo comma, numero 4), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale".
5. Le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-49