Art. 1

Abrogato

Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

In vigore dal 19 apr 2016
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-20;53#art-1

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Art. 1 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive — Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) | Portale Normativo