Libro SECONDO›Titolo VII›Capo I
Art. 352
Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facoltà di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all', in ordine alla compatibilità urbanistica dell'opera.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-352