Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. II

Art. 1973

Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da località diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, è assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1973

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo