Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. II
Art. 1973
Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da località diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, è assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1973