Libro SESTOTitolo IVCapo III

Art. 1805 bis

Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa.

In vigore dal 26 feb 2014
1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, è versato al fondo per la retribuzione della produttività del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1805-bis

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