Libro QUINTO›Titolo V›Capo I
Art. 1766
Convenzioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti, mediante apposita convenzione con l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.
2. La facoltà di stipulare la convenzione di cui al comma 1 con l'Associazione suddetta è delegata al Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1766