Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I
Art. 1730
Compiti delle infermiere volontarie
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attività, e particolarmente:
a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;
b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;
d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1730