Libro QUINTOTitolo IVCapo IISez. I

Art. 1730

Compiti delle infermiere volontarie

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attività, e particolarmente: a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato; b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni; c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità; d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale; e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.
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