Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. IX

Art. 1602

Inquirente

In vigore dal 23 mag 2021
1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare. 2. In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. 3. L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 2021, N. 70. 4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro, formulando una proposta motivata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1602

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