Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1566
Durata dell'aspettativa
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.
2. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del comma 1.
3. Il cappellano militare che ha già fruito dell'aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1566