Libro QUARTOTitolo IXCapo III

Art. 1477 ter

Cariche direttive

In vigore dal 31 dic 2023
1. Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1: a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all', comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. 3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1477-ter

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