Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. VIII
Art. 1454
Istituzione
In vigore dal 27 mar 2012
1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.
2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che:
a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico;
b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita dà diritto al conferimento dell'apposito distintivo;
c) hanno onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza;
d) si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1454