Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. VIII

Art. 1454

Istituzione

In vigore dal 27 mar 2012
1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio. 2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che: a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico; b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita dà diritto al conferimento dell'apposito distintivo; c) hanno onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza; d) si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1454

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