Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XV›Sez. I
Art. 1304
Conferimento del grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il grado è conferito dal comandante di corpo, previa acquisizione del giudizio della commissione di cui all', comma 5.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1304