Libro QUARTO›Titolo VII›Capo VII
Art. 1104
AbrogatoPromozioni a scelta nel grado superiore
In vigore dal 18 apr 2013
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90,
COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29
Note all'articolo
- Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1104