Capo I

Art. 7

Eventi di particolare rilevanza

In vigore dal 30 mar 2010
1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente: «Art. 32-ter (Eventi di particolare rilevanza). - 1. Con deliberazione dell'Autorità è compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorità determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;44#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive. — Eventi di particolare rilevanza | Portale Normativo