Capo I
Art. 15
Inserimento di prodotti
In vigore dal 30 mar 2010
1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Inserimento di prodotti). - 1. L'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.
2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere conformi ai seguenti requisiti:
a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione.
3. Qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti è prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero da società da esso controllata i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti medianti avvisi all'inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria.
4. È vietato l'inserimento di prodotti a base di tabacco o di sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui principale attività è costituita dalla produzione o vendita di prodotti a base di tabacco. È altresì vietato l'inserimento di prodotti medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione.
5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei principi enunciati nei commi precedenti. Le procedure di auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorità che ne verifica l'attuazione.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente ai programmi prodotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;44#art-15