Capo V

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 13 dic 2012
1. Le disposizioni di cui all', comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Note all'articolo

  • Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 16-decies) che il termine di cui al presente articolo, comma 1, e' prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] o), dell'art. 24 del detto decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28#art-24

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Art. 24 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. — Disposizioni transitorie e finali | Portale Normativo