Titolo II

Art. 23

Abrogato

Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio

In vigore dal 28 mag 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31#art-23

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Art. 23 Disciplina . . . dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici . . . , a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 — Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio | Portale Normativo