Titolo II
Art. 23
AbrogatoBenefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio
In vigore dal 28 mag 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31#art-23