Titolo I

Art. 2

Definizioni.

In vigore dal 10 apr 2014
(Definizioni). 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce: a) 'Agenzià: l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all' della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) 'Conferenza unificatà: la Conferenza prevista all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; c) 'AIEÀ: l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna; d) 'AEN-OCSÈ: l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi; e) 'Deposito nazionalè: il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari; f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica. f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine; f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorità competenti. Tale periodo è funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attività che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attività, tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31#art-2

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Art. 2 Disciplina . . . dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici . . . , a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 — Definizioni. | Portale Normativo