Capo X

Art. 39

Modifiche al TUB

In vigore dal 7 apr 2010
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.». 2. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti»; b) al comma 2, le parole: «della revisione o del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»; c) il comma 2-bis è abrogato. 3. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»; b) al comma 5-bis le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 4. All'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39#art-39

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo