Capo VIII

Art. 26 ter

Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob

In vigore dal 5 ago 2016
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all', comma 2. 3. Nel caso di accesso ai sensi degli e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39#art-26-ter

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