Capo V
Art. 19 bis
Enti sottoposti a regime intermedio
In vigore dal 14 set 2024
1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21;
b) le società di gestione dei mercati regolamentati;
c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE;
g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.
l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.
l-ter) emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.
- Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39#art-19-bis