Capo V
Art. 16
Enti di interesse pubblico
In vigore dal 5 ago 2016
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all' , comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all' , comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all', comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.
2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39#art-16