Capo II

Art. 6 ter

Notifica dei dati relativi alle frodi

In vigore dal 13 gen 2018
1. I prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento. 2. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio dei dati di cui al comma precedente, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE. 3. La Banca d'Italia trasmette in forma aggregata i dati ricevuti ai sensi dei commi precedenti all'ABE e alla BCE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-6-ter

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Art. 6 ter Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE — Notifica dei dati relativi alle frodi | Portale Normativo