Capo II
Art. 6 ter
Notifica dei dati relativi alle frodi
In vigore dal 13 gen 2018
1. I prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento.
2. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio dei dati di cui al comma precedente, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.
3. La Banca d'Italia trasmette in forma aggregata i dati ricevuti ai sensi dei commi precedenti all'ABE e alla BCE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-6-ter