Capo VI
Art. 32
Sanzioni
In vigore dal 21 mar 2025
1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza dell', commi 1 e 2, dell', commi 1, 2 e 3, dell', dell', dell', comma 1, dell', commi 1 e 2-bis, dell', dell', commi 1, 2 e 2-bis, dell', dell', commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell', dell', dell', dell', dell', dell', commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, dell', commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell';
b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento; 1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall', commi 1 e 2, dall', comma 1, dall', commi 1 e 2-bis, dall', commi 1, 2 e 2-bis, dall', commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall', dall', dall', commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-32