Capo II

Art. 2

Identificazione univoca

In vigore dal 4 set 2013
1. Le imprese operanti nel settore degli esplosivi, di seguito denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'allegato 1, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed è apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile. 2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che intenda immettere nel territorio nazionale esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, quando l'esplosivo è contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilità, fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale. 4. Nel caso in cui l'esplosivo è sottoposto a successivi processi di fabbricazione, il fabbricante che utilizza un esplosivo fabbricato da terzi è esentato dalla marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che quella originale, per deterioramento od altra causa, abbia perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie di etichette di cui al comma 1, ovvero la stessa, per le caratteristiche del nuovo manufatto, non risulti più visibile all'esterno del prodotto finito. 5. Il Ministero dell'interno, quale autorità nazionale competente, con decreto dirigenziale, assegna ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalità di uno Stato membro che insista sul territorio nazionale per diritto di stabilimento, un apposito codice identificativo di tre cifre. L'assegnazione del codice identificativo per il sito di fabbricazione è richiesta altresì dal fabbricante stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di fabbricazione sia ubicato al di fuori dell'Unione europea, ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'identificazione univoca di cui al comma 1, è costituita: a) per gli esplosivi in cartuccia e per quelli in sacchi, da un'etichetta adesiva, ovvero da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni singola cartuccia o singolo sacco. Su ciascuna confezione di cartucce è sempre apposta un'etichetta parallela, contenente tutti gli elementi che realizzano l'identificazione univoca. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per uniformità a quanto disposto in precedenza, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce; b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso militare, da un'etichetta adesiva oppure, da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo; c) per i detonatori comuni, da un'etichetta adesiva, oppure da una stampigliatura effettuata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è sempre apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni detonatore, nonché una analoga targhetta elettronica che replichi riassuntivamente i dati dei detonatori contenuti nell'unità di vendita, da applicare su ogni confezione di detonatori; d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici, da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e media intensità, riservati all'uso delle Forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dei soggetti autorizzati ai sensi dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, resta fermo quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di speciale etichettatura; e) per gli inneschi, diversi da quelli di cui all', comma 3, lettera e-quater), da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di inneschi o cariche di rinforzo. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo; f) per le micce detonanti, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa apposta direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia detonante... o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia detonante.... Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di micce detonanti.... Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti...; g) per i bidoni ed i fusti contenenti esplosivi, l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto. 7. Le imprese, possono altresì apporre sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale, riferibile all'unità minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione. 8. Il Ministero dell'interno adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tutti i provvedimenti, anche con mezzi adeguati di pubblicità, necessari a richiamare l'attenzione dei distributori che riconfezionano gli esplosivi e degli utilizzatori sulla necessità che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino sempre l'identificazione univoca di cui al comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;8#art-2

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