Art. 6
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 20 feb 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attività del predetto Comitato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Carfagna, Ministro per le pari
opportunità
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti
con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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