Art. 6

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 20 feb 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, per la finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attività del predetto Comitato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Carfagna, Ministro per le pari opportunità Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;5#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo