Capo IV
Art. 17
Contabilità speciale
In vigore dal 29 dic 2009
1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati, nonché di specifiche finalità previste per legge, avvalendosi di una contabilità speciale.
2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;177#art-17