Art. 3

Clausola di invariata finanziaria

In vigore dal 1 nov 2009
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-29;148#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. — Clausola di invariata finanziaria | Portale Normativo