Art. 51
Territorializzazione delle procedure concorsuali
In vigore dal 15 nov 2009
1. All' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-51